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Cosa succede a non dare i documenti a un GEV

Aperto da Vittorio67, Febbraio 05, 2008, 21:32:39 PM

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belzebelze

Citazione di: jerryout il Aprile 04, 2008, 23:38:58 PM
codice della strada , articolo 192 : la mancata esibizione della patente di guida per motivi di giustizia non costituisce più reato, ma semplicemente sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dall'articolo 192 del cds .
D'accordo Jerry, ma c'è sempre il 650 c.p., anche se sfiora il concetto di norma penale in bianco, ci provano spesso......  :angry2:

jerryout

rassegna di giurisprudenza :
La mancata esibizione della patente di guida per motivi di giustizia non costituisce più reato , ma semplice sanzione amministrativa , secondo quanto previsto dall'art 192 del codice della strada .
(cass.pen.,sez. I, 15 febbraio 1996, n.1721, in Arch.giur.circ.e sin.strad. 1997,442)
Nell'inosservanza del'obbligo di fermarsi all'invito degli agenti in servizio di polizia stradale - costruita come reato dal'art. 650 cp e come violazione amministrativa dal'art 192, comma 1,c.d.s.,- risultano del tutto identici sia il fine perseguito,cioè la prevenzione e l'accertamento di reati e infrazioni in materia di circolazione stradale , sia le rispettiva condotte . Ne consegue che, vertendosi nel'ipotesi di concorso apparente di norme, in forza del principio di specialità di cui all'art. 9L.n.689/81 , l'ommessa ottemperanza da parte del conducente di un veicolo al'invito di fermarsi di funzionari, ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale integra gli estremi dell'illecito aministrativo previsto dall'art. 192 , comma 1 , c.d.s.,e non già quelli della fattispece criminosadi cui all'art. 605 c.p. (cass.pen.,sez.I,10 luglio 1998 , n.8385,in Cass. pen. 1999 , 3548)
:applausi:  dovrebbe bastare  :)
"MOTOCICLISTA" http://www.facebook.com/home.php#/giovanni.finotti?ref=profile
Member of KAZZEMBERGHER SM TEAM - a luxury brand of XR-italia

Ciccio Off-Road

l'XR non si sceglie è l'XR che ti sceglie!

belzebelze

Citazione di: jerryout il Aprile 05, 2008, 22:05:52 PM
rassegna di giurisprudenza :
La mancata esibizione della patente di guida per motivi di giustizia non costituisce più reato , ma semplice sanzione amministrativa , secondo quanto previsto dall'art 192 del codice della strada .
(cass.pen.,sez. I, 15 febbraio 1996, n.1721, in Arch.giur.circ.e sin.strad. 1997,442)
Nell'inosservanza del'obbligo di fermarsi all'invito degli agenti in servizio di polizia stradale - costruita come reato dal'art. 650 cp e come violazione amministrativa dal'art 192, comma 1,c.d.s.,- risultano del tutto identici sia il fine perseguito,cioè la prevenzione e l'accertamento di reati e infrazioni in materia di circolazione stradale , sia le rispettiva condotte . Ne consegue che, vertendosi nel'ipotesi di concorso apparente di norme, in forza del principio di specialità di cui all'art. 9L.n.689/81 , l'ommessa ottemperanza da parte del conducente di un veicolo al'invito di fermarsi di funzionari, ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale integra gli estremi dell'illecito aministrativo previsto dall'art. 192 , comma 1 , c.d.s.,e non già quelli della fattispece criminosadi cui all'art. 605 c.p. (cass.pen.,sez.I,10 luglio 1998 , n.8385,in Cass. pen. 1999 , 3548)
:applausi:  dovrebbe bastare  :)
Un pò datate ma valide, il principio è stato riconfermato il 15 gennaio 2008 L'inottemperanza del conducente di un veicolo all'invito a fermarsi da parte di un ufficiale di polizia municipale integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 192, comma primo, C.d.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall'art. 650 cod. pen., stante l'operatività del principio di specialità di cui all'art. 9 L. 24 novembre 1981 n. 689, applicabile quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa. ma è comunque relativo all'obbligo di fermarsi.
Sebbene poi, ti ripeto, il 192 sia speciale rispetto al 650 - 651 c.p. (che sono degli scatoloni)  il problema lo evinci dal post iniziale di Vittorio.
Rifiutarsi di consegnare i documenti viane interpretato come rifiuto di farsi identificare, e lì può scattare il 651 c.p.
Il problema, Jerry, è che ai voglia ad avere ragione, intanto sotto procedimento penale ci finisci, fai opposizione a decreto penale di condanna, pagati 'avvocato ......  :-\
P.s.: se rifiuti di fermarti e trovi l'idiota armato di turno sai tu se ti spara dietro?  :D ;D ;D :D

jerryout

hai ragione Belze , alla fine se non si ha la coscienza troppo sporca meglio farsi riconoscere e sperare nella comprensione del funzionario di turno o .................. evitare di farsi leggere la targa  :D
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belzebelze

Citazione di: jerryout il Aprile 06, 2008, 22:08:49 PM
hai ragione Belze , alla fine se non si ha la coscienza troppo sporca meglio farsi riconoscere e sperare nella comprensione del funzionario di turno o .................. evitare di farsi leggere la targa  :D
Come "evitare di farsi leggere la targa" ......... disgraziato  :lol2: