Menu principale

La Cassazione ancora contro gli automobilisti

Aperto da belzebelze, Aprile 19, 2009, 21:41:51 PM

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 2 Visitatori stanno visualizzando questa discussione.

belzebelze

Se quaggiù qualche giudice di pace ci vuole bene, lassù ci odiano. I comuni fanno carne di porco, corrotti, ladri, delinquenti, ma quando fanno cassa sono intoccabili  >:(
Corte Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 1658/2009   

Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 1658 del 22/01/2009
Circolazione stradale - Art. 142 del Codice della Strada - Posizione e preventiva informazione sul posizionamento dell'apparecchiatura di rilevamento - Tale obbligo è richiesto soltanto per gli accertamenti effettuati con i dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4.

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Corigliano Calabro ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui il Giudice di pace, in accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra B.M.R., ha annullato la sanzione amministrativa a questa irrogata per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, (eccesso di velocità), accertata mediante autovelox, ritenendo il verbale di contestazione illegittimo per omessa contestazione immediata dell'infrazione, per omessa segnalazione dell'apparecchiatura di rilevamento automatico della velocità, per illegittimità del decreto prefettizio che autorizzava, nel tratto di strada interessato, l'uso della predetta apparecchiatura, per recare quest'ultima una omologazione non correlata alle attuali disposizioni di legge e per non essere stata la stessa sottoposta a verifica e taratura.

L'intimata non si è costituita.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., (in particolare comma 1 bis, lett. e), e degli artt. 384 e 385 reg. esec. C.d.S.; in subordine, violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., (in particolare comma 1 bis, lett. f), del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, della L. 20 marzo 1865, art. 5, ali. E, e dei principi di diritto in tema di disapplicazione, violazione del decreto del Prefetto di Cosenza 8.9.2003, n. 46 e violazione del diritto di difesa e delle norme processuali a tutela di tale diritto, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Sostiene parte ricorrente che il Giudice di pace ha errato nel ritenere: a) necessaria, nel caso di specie, la contestazione immediata della violazione atteso che, ai sensi dell'art. 200 C.d.S., essa è obbligatoria soltanto ove è possibile e che, comunque, il successivo art. 201 C.d.S., comma 1 bis, espressamente esonera da tale adempimento il caso in cui la violazione dei limiti di velocità venga accertata mediante apparecchi di rilevamento gestiti e nella disponibilità degli organi di polizia che consentono la determinazione dell'illecito soltanto in un momento successivo; b) dovuta la preventiva informazione sul posizionamento, nel tratto stradale, della relativa apparecchiatura, essendo tale condizione richiesta soltanto per gli accertamenti effettuati con i dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4; c) illegittimo e quindi disapplicabile il decreto prefettizio che autorizzava l'uso della predetta apparecchiatura, fornendo sul punto motivazione arbitraria e contraddittoria; d) mancante la preventiva informazione, pur ammettendo, con motivazione contraddittoria ed illogica, che essa era presente.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 142 e 201 C.d.S., (in particolare comma 1 bis, lett. e), e dell'art. 345 reg. esec. C.d.S.; in subordine, violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., (in particolare comma 1 bis, lett. f), del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, del D.M. LL.PP. 27 novembre 1989, n. 2961, del D.M. LL.PP. 19 settembre 1996, n. 3480, e del D.M. LL.PP. 29 ottobre 1997, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Parte ricorrente censura la sentenza impugnata per avere negato valore probatorio agli accertamenti compiuti con l'apparecchiatura Velomatic 512 in concreto utilizzata, pur in presenza della sua omologazione, reputando quest'ultima inefficace in quanto precedente alle innovazioni legislative in materia e perchè non sottoposta a taratura e verifica, reputando priva di effetti quella eseguita.

I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione obiettiva, sono fondati.

In relazione all'obbligo di contestazione immediata della violazione, previsto in generale dall'art. 200 C.d.S., comma 1, va osservato che, nella fattispecie, non è in discussione la circostanza che l'infrazione sia stata accertata mediante apparecchiatura autovelox, la quale consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo, e che tale apparecchiatura era gestita direttamente ed era nella disponibilità degli organi di polizia.

Tanto precisato, la pronuncia gravata è palesemente incorsa nel vizio lamentato di violazione di legge, in quanto non ha considerato che l'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, esonera espressamente da tale adempimento nei casi in cui la violazione venga accertata, sussistendo le altre condizioni, mediante apparecchi automatici di rilevamento, con l'effetto di rendere pienamente legittima la contestazione differita (ex multis: Cass. nn. 1752, 9924, 10253 e 24355 del 2006).
Fondate appaiono altresì le altre censure.

Le affermazioni del giudice di pace in merito alla mancanza della preventiva segnalazione dell'apposizione, nel tratto di strada interessato, della relativa apparecchiatura di rilevamento automatico e circa l'illegittimità della sua utilizzazione per essere, a sua volta, illegittimo il decreto del Prefetto che ne consentiva l'uso, appaiono infatti errate, atteso che tali adempimenti sono richiesti esclusivamente per i dispositivi previsti dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, menzionati nell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f), per il cui uso la legge non richiede le specifiche condizioni previste dalla precedente lett. e), le quali, come si è detto, non essendo mai state poste in discussione, devono ritenersi sussistenti nella fattispecie.

Del tutto erroneo, nonchè contraddittorio, è poi il rilievo secondo cui la omologazione della apparecchiatura sarebbe inefficace in quanto anteriore alla disciplina legislativa che consente la contestazione differita. L'osservazione è priva di pregio e di rilevanza, non essendo stato allegato che le nuove disposizioni abbiano modificato anche i presupposti tecnici richiesti per il provvedimento di omologazione. In ogni caso, si rileva che l'omologazione si riferisce al tipo e non alla singola apparecchiatura utilizzata (Cass. n. 5889 dei 2004).

Infondata è, infine, l'argomentazione circa l'inaffidabilità del dispositivo utilizzato per mancanza di taratura e di revisione, dal momento che nessuna disposizione normativa impone la taratura periodica o prima dell'uso delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha anzi affermato che, una volta riscontrata l'omologazione, l'efficacia probatoria dell'apparecchiatura opera fino a quando venga accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, istallazione o funzionamento del dispositivo (Cass. n. 10212 del 2005).

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata. Sussistendone, inoltre, le condizioni, la causa è decisa nel merito e l'opposizione rigettata. Le spese di giudizio, limitate al grado di legittimità, essendosi l'Amministrazione difesa in primo grado tramite proprio funzionario, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso



rickyx

ma si puo' vivere in un sistema cosi?? DAG NAGOT!!!
da piccolo avevo un seggiolone altiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssimo..........
    http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=18010.0   
     

Barte

#2
 >:(

Ti consiglio si fare anche un breve sunto se non voi far scappare tutti i potenziali lettori del topic  :P
Miata...because life is too short to drive a Golf.

belzebelze

in due parole, anche se ce ne volgiono di più, la cassazione dice che fare ricorso è inutile, ma fortunatamente molti Giudice di pace la pensano diversamente  ;)