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Ricorso per multe da Tutor con carrello

Aperto da Webbo, Settembre 29, 2008, 21:23:28 PM

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brp

premetto che mi piacerebbe vedere la motivazione dell'accoglimento del ricorso, comunque vi posto la legislazione (principale ) sui rimorchi, per quanto specificato dal W.M. dubito che il ricorso sia stato vinto relativamente alla velocità dei tats visto che in autostrada sono equiparati ad un autoarticolato.

   • Qual è la procedura e quali sono i costi per l'immatricolazione dei rimorchi?
• Che differenze ci sono fra carrello appendice di tipo "A" e "B"?
• Cosa si può caricare su un carrello appendice?
• E' meglio a parità di caratteristiche, scegliere un carrello appendice o un rimorchio trasporto merci?
• Come si regolarizza un carrello appendice?
• Si può guidare con la patente "B"?
• Quando scatta l'obbligo dell'estensione della patente "B"?
• Come si computa il peso complessivo totale a terra dei rimorchi T.A.T.S. e dei commerciali?
• Limiti di velocità
• Chiarimenti sulla revisioni carrelli (Appendice - Rimorchi)
• E' obbligatoria l'assicurazione per i rimorchi?
• Precisazioni sulla dicitura “Il veicolo può essere dotato fin dall’origine di gancio traino…” riportata sulla carta di circolazione dei veicoli.
• Bisogna assicurare il gancio traino?

• Qual è la procedura e quali sono i costi per l'immatricolazione dei rimorchi?
Dal 1° Agosto 2003 è stata eliminata l’iscrizione al PRA di tutti i rimorchi aventi massa massima inferiore a 3,5 t.
L’immatricolazione avviene presentando i seguenti documenti:
- Fotocopia documento di riconoscimento,
- certificato di conformità del carrello,
- mod. 2119 compilato,
- attestazione del versamento,
- eventuale delega se l’intestatario non è in grado di presentarsi.
I suddetti documenti possono essere presentati alla M.C.T.C. direttamente dall’intestatario o appoggiandosi ad un’agenzia pratiche auto.
I costi stimati sono di circa:
€ 47,57 se si opera direttamente presso la M.C.T.C.
€ 90,00 se ci si appoggia ad un’agenzia pratiche auto.


Posteriormente al rimorchio va applicata la targa ripetitrice dell’autoveicolo trattore (di colore giallo con caratteri in nero ed illuminata) da richiedere presso un ufficio provinciale della M.C.T.C. e la targa rimorchio (non illuminata).

• Che differenze ci sono fra carrello appendice di tipo "A" e "B"?
Caratteristiche del carrello appendice di tipo “A”:   lunghezza max. 2,00 m
   larghezza max. 1,20 m
   massa complessiva max. 300 kg
Tale carrello può essere abbinato a tutti i tipi di motrice.
   
Caratteristiche del carrello appendice di tipo “B”:   lunghezza max. 2,50 m
   larghezza max. 1,50 m
   massa complessiva max. 600 kg
Tale carrello può essere abbinato unicamente a motrici aventi massa a vuoto superiore a 1000 kg.


• Cosa si può caricare su un carrello appendice?
I carrelli appendice (art. 56 del codice della strada) sono destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e sono considerati parte integrante della motrice.

• E' meglio a parità di caratteristiche, scegliere un carrello appendice o un rimorchio trasporto merci?
E’ consigliabile immatricolare un rimorchio come trasporto merci rispetto al carrello appendice, perché a fronte di costi similari mentre un carrello appendice può essere trainato da una sola motrice, un rimorchio immatricolato può essere trainato da qualsiasi motrice.

• Come si regolarizza un carrello appendice?
I carrelli appendice vanno abbinati al veicolo trattore tramite apposita operazione da effettuarsi presso la M.C.T.C., che consiste nell’annotare sulla carta di circolazione della motrice le caratteristiche del carrello. Proprio per quanto detto il carrello appendice può essere trainato da un solo veicolo.
Posteriormente al carrello va applicata la targa ripetitrice del veicolo trattore (di colore giallo con caratteri neri ed illuminata) da richiedere presso un ufficio della M.C.T.C.

• Si può guidare con la patente "B"?
La patente B autorizza a guidare un veicolo con un peso complessivo fino a 3,5 t.
- anche se trainante un rimorchio leggero (fino a 750 kg a pieno carico)
- anche se trainante un rimorchio non leggero con massa a pieno carico non eccedente la massa a vuoto della motrice e tale che la somma dei pesi a pieno carico dei due veicoli (motrice + rimorchio) non superi le 3,5 t.

• Quando scatta l'obbligo dell'estensione della patente "B"?
Ogni rimorchio “non leggero” tale che la sua massa complessiva sommata a quella della motrice superi le 3,5 t., purché la massa della motrice sia inferiore o uguale alle 3,5 t., può essere trainato con l’estensione E sulla patente categoria B.

• Come si computa il peso complessivo totale a terra dei rimorchi T.A.T.S. e dei commerciali?
In base al punto 6.2.4. del Decreto Ministeriale del 28.05.1985, i rimorchi T.A.T.S. possono essere trainati da motrici aventi massa rimorchiabile inferiore al peso complessivo massimo in quanto all’atto dell’omologazione del rimorchio vengono assegnate due masse complessive, una minima ed una massima.
Per i rimorchi TATS, quindi, il peso complessivo (ai fini della verifica su strada atta a determinare l’idoneità della massa rimorchiabile del veicolo trattore) si determina attraverso pesatura.
Per i rimorchi commerciali il peso complessivo totale a terra (ai fini dei controlli stradali) rimane quello dichiarato sulla carta di circolazione.
 
• Limiti di velocità
Con riferimento al Nuovo Codice della Strada (art. 142 Nuovo C.d.S.) il treno composto da motrice e rimorchio viene equiparato ad un autoarticolato e quindi le velocità massime consentite sono:
- 70 km/h nelle strade extraurbane
- 80 km/h sulle autostrade
 
• Chiarimenti sulla revisioni carrelli (Appendice - Rimorchi)
I carrelli appendice, essendo considerati parte integrante dell’autoveicolo al quale sono abbinati, devono seguire l’autoveicolo alla revisione dello stesso.
I rimorchi seguono la regola della revisione autovetture.
1° revisione dopo 4 anni dall’immatricolazione.
Successive revisioni ogni 2 anni.
Verificare, comunque, annualmente il Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nella quale sono specificati i mezzi (in base all’anno di ultima revisione o prima immatricolazione) che devono essere revisionati nel corso dell’anno.
Le operazioni di revisione devono essere effettuate:
- entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per veicoli sottoposti alla revisione per la prima volta.
- entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell’ultima revisione, per i veicolo che l’abbiano già effettuata.
 
• E' obbligatoria l'assicurazione per i rimorchi?
E’ obbligatoria una polizza relativa al Rischio Statico del rimorchio.

• Precisazioni sulla dicitura “Il veicolo può essere dotato fin dall’origine di gancio traino…” riportata sulla carta di circolazione dei veicoli.
Tale dicitura non preclude il collaudo del gancio (anche se trattasi di ricambio originale) se la struttura di traino è stata installata al di fuori degli stabilimenti della casa costruttrice dell’autoveicolo.

• Bisogna assicurare il gancio traino?
E’ obbligatoria l’estensione alla RCA dell’autovettura trainante con un aumento del premio di circa il 5%. Si garantisce così la responsabilità civile durante la circolazione.
Normativa per i rimorchi



LARGHEZZA
La larghezza massima rimorchiabile (L.M.R.), entro il limite massimo ammesso di m.2,50, (Art. 61 Nuovo C.d.S.) è pari alla larghezza massima del veicolo trainante maggiorata di m.0,70 ed arrotondata ai m.0,05 superiori.

Tale misura viene riportata sulla carta di circolazione dell'autoveicolo all'atto dell'aggiornamento per l'installazione del dispositivo di traino.

Qualora il rimorchio, con o senza il suo carico, sia di larghezza superiore alla motrice, la stessa deve essere munita di appositi dispositivi di ingombro costituiti da paline con catadiottri di colore bianco rivolti verso il senso di marcia.

La motrice deve essere inoltre munita di n. 2 specchi retrovisori esterni estensibili, che non devono sporgere più di 20 cm dalla sagoma di maggior ingombro trasversale. Tale limite non va osservato se il bordo inferiore dello specchio è a più di 2 m dal suolo.

Sia la larghezza propria del rimorchio che, nel caso di rimorchi per trasporto imbarcazioni, la larghezza massima dell'attrezzatura trasportabile, sono indicate nella carta di circolazione del rimorchio stesso. E' ammesso un aumento (per i veicoli in generale) della sporgenza trasversale; tale sporgenza non deve eccedere i 0,30 m, per parte, dal profilo esterno delle luci di posizione del rimorchio o m 0,40 dal centro di illuminazione delle luci di posizione stesse, e comunque non deve superare la larghezza massima rimorchiabile della motrice; materiali difficilmente individuabili (quali pali e barre) non possono sporgere in nessun caso dalla sagoma limite.

Solo nel caso il rimorchio sia furgonato coibentato ATP (trasporto merci deperibili) la larghezza massima sale a 2,60 m .


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LUNGHEZZA - SPORGENZA POSTERIORE

Il complesso costituito dalla motrice e rimorchio (definito Autotreno), con relativo carico, non deve eccedere la lunghezza massima di 18,35 m. (Art. 216 del regolamento).

La lunghezza del rimorchio è indicata nella carta di circolazione dello stesso.

Nel caso di rimorchi con segnaletica posteriore registrabile, la lunghezza riportata nella carta di circolazione è quella con la segnaletica posizionata alla massima sporgenza ammissibile.

Quando il carico è costituito da materiale indivisibile, è ammessa la sporgenza nella parte posteriore dei rimorchi come sotto meglio specificato:

Rimorchi trasporto merci e rimorchi T.A.T.S. per trasporti diversi da imbarcazioni: il carico trasportato può sporgere posteriormente sino ad una lunghezza pari al 30% della lunghezza del rimorchio (Art. 164 Nuovo C.d.S.).

Rimorchi T.A.T.S. per il trasporto di sole imbarcazioni o velivoli: il carico trasportato può sporgere posteriormente sino ad una lunghezza pari al 30% della lunghezza del rimorchio (Art. 164 Nuovo C.d.S.).

La sporgenza posteriore deve essere segnalata da apposito cartello per "carichi sporgenti" di forma quadrangolare (50 cm di lato) a grandi strisce diagonali alternate di colore bianco e rosso, come indicato nell'Art. 367 regolamento del Nuovo C.d.S. .


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ALTEZZA MASSIMA

L'altezza massima dal suolo del carico trasportato non deve eccedere i 4,00 m.

Per i "carrelli appendice" l'altezza massima ammessa, del carico trasportato, è di 2,50 m.


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MASSE - MASSE RIMORCHIABILI RIMORCHI TRASPORTO COSE

La massa rimorchiabile della motrice deve essere uguale o superiore alla massa complessiva (tara + portata) del rimorchio che si vuole trainare.

Questa massa rimorchiabile, attribuita dalla casa costruttrice del veicolo, è riportata sulla carta di circolazione dello stesso.

Per quanto concerne il rimorchio è importante, onde ottenere la migliore stabilità e tenuta di strada, che non sia superata la massa totale massima ammessa e che il carico sia posizionato in modo da far gravare sull'occhione di traino il peso indicato per il rimorchio stesso.

Entrambi i dati sono riportati sulla targhetta di identificazione e sulla carta di circolazione del rimorchio.


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CARRELLI APPENDICE

Possono essere trainati da tutti i tipi autoveicoli (tranne autotreni, autoarticolati e autosnodati).
Per definizione si considerano i carrelli appendice parti integranti dei veicoli trattori.
Un carrello appendice può essere trainato da un solo veicolo trattore.
Non sono soggetti ad immatricolazione ma ad abbinamento col veicolo trattore; operazione, questa, da effettuarsi presso un Ufficio Provinciale M.C.T.C., che consiste nell'annotare sulla carta di circolazione della motrice n° di telaio, carrozzeria, massa complessiva e tipo di dispositivo di frenatura.
Posteriormente al carrello va applicata la targa ripetitrice dell'autoveicolo trattore (di colore giallo con caratteri in nero); da richiedere presso un ufficio provinciale M.C.T.C..
Il carrello appendice non paga la tassa di circolazione e durante il traino la polizza assicurativa dell'autoveicolo si estende anche al veicolo trainato (é buona norma, comunque, consultare la propria compagnia di assicurazioni).
PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER CARRELLI APPENDICE

possono essere considerati "carrelli appendice" i rimorchi che, adibiti al trasporto bagagli, attrezzi per usi personali e simili, abbiano le seguenti caratteristiche.

appendice tipo "a": lunghezza max. 2,00 m - larghezza max. 1,20 m - massa complessiva 300 kg
appendice tipo "b": lunghezza max. 2,50 m - larghezza max. 1,50 m - massa complessiva 600 kg
appendice tipo "c": lunghezza max. 4,10 m - larghezza max. 1,80 m - massa complessiva 2000 kg
I veicoli di tipo "b" sono considerati "carrelli appendice" unicamente se, oltre alle specifiche sopra riportate, vengono trainati da motrice avente massa a vuoto non inferiore a 1000 kg.
I veicoli di tipo "c" sono considerati "carrelli appendice" unicamente se, oltre alle specifiche sopra riportate, vengono trainati da autobus aventi massa a vuoto non inferiore a 2500 kg.
I carrelli appendice hanno un' altezza massima non superiore a 2,5 m. - si consiglia di limitare tale altezza il più possibile per non pregiudicare la stabilità del rimorchio e della motrice stessa e in ogni caso la larghezza non deve comunque superare quella della motrice.


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MASSA RIMORCHIABILE RIMORCHI T.A.T.S.

In base al punto 6.2.4. del Decreto Ministeriale del 28.05.1985, i rimorchi T.A.T.S. possono essere trainati da motrici aventi peso rimorchiabile inferiore al peso complessivo (tara più portata) riconosciuto all'atto della omologazione del rimorchio stesso.

La portata effettiva dei rimorchi T.A.T.S. in questione sarà determinata dalla seguente uguaglianza:

portata effettiva = massa rimorchiabile della motrice - tara del rimorchio

All'atto dell'immatricolazione, per i sovramenzionati rimorchi T.A.T.S., verrà emessa una carta di circolazione con indicati solo i valori massimi, previsti dall'omologazione, sia della massa complessiva che della portata.

Il D.M. 28.05.85 (punto 6.2.4. dell'allegato tecnico) prevede, infatti, che il valore minimo della massa complessiva (tara + portata) venga annotato sul libretto di uso e manutenzione e sulla targhetta delle caratteristiche del rimorchio alla voce: "massa minima compl. a pieno carico riconosciuta per il traino ... kg."


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VELOCITA' MASSIMA

Per quanto riguarda il Nuovo Codice della Strada considerando un autoarticolato la velocità massima consentita è di 70 km/h nelle strade extraurbane e 80 km/h nelle autostrade (Art. 142 Nuovo C.d.S.).


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GANCI DI TRAINO

Deve essere di tipo omologato dal ministero dei trasporti ed essere installato presso officina autorizzata.

A montaggio effettuato va sottoposto a visita di collaudo presso un Ufficio Provinciale della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione).

Va informata la compagnia di assicurazioni dell' avvenuta installazione onde regolarizzare la propria posizione assicurativa nei confronti della stessa.




belzebelze

questo è chiaro, anche dalla faq che hai riportato, perchè di quello si tratta, non della legislazione. Il mio intento, se non si fosse capito, è quello di analizzare la normativa per capire se esiste un possibilità, visto che converrai essere assurdo che un carrello apendice, cairco con cose di peso superiore ad una moto possa tenere i 130, mentre un tats, studiato e realizzato appositamente per quello, debbe mantenere gli 80, considerato che ci ho camminato ai 170 senza alcun problema  >:(
poi, se sin'anche la ellebi afferma che i limiti son quelli, c'è poco da ragionarci, il discorso è sempre quello di verificare se l'interpretazione maggioritaria non possa aver dato per scontato qualcosa trascurando dei paricolari  ;)

Stefano80

CitazioneSi dice che il tutor riconosca il carrello dalla targa gialla ripetitrice e la targa bianca propria del carrello, targa propria che un carrello appendice non ha..

che sia possibile tutto ciò ?

non entro in merito all'aspetto legale... di cui non so nulla..

ma che il tutor legga due targhe lo vedo molto molto improbabile..
sono sistemi che conosco abbastanza bene perchè ho collaborato quasi un anno con Kria (http://www.kria.biz/)
che realizza sistemi di riconoscimento targhe, forma e colore degli autoveicoli..
la targa letta è una..

e comunque su molti carrelli la targa "propria" è laterale.. e non posteriore come la ripetitrice...

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belzebelze

perfetto stefano, il mio ellebi ce l'ha laterale, solo la ripetitrice è dietro.
p.s.: visto che sai, potresti contribuire qui?
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=23744.msg196570#msg196570
sarebbe apprezzato  :)

Stefano80

ho letto..

però mi sa che sono sistemi differenti...
quello che conosco io è quello che viene usato anche qui a genova sulle corsie degli autobus..

ed è proprio una telecamera che inquadra la corsia circa 6/12 metri più avanti...
e non ha sensori di alcun tipo (anche se nelle ultime installazioni ho notato delle spire a lsuolo..)

quando "giocavo" io con il sistema era tutta elaborazione al volo del flusso video...
con un OCR molto avanzato...

per il tutor mi sa che non sono telecamere...
ma foto che vengono processate "con calma" ..

quindi forse leggono anche più targhe...  resta il fatto che su molti carrelli la targa propria non è dietro!!!
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brp

#20
Citazione di: belzebelze il Ottobre 01, 2008, 10:42:05 AM
questo è chiaro, anche dalla faq che hai riportato, perchè di quello si tratta, non della legislazione. Il mio intento, se non si fosse capito, è quello di analizzare la normativa per capire se esiste un possibilità, visto che converrai essere assurdo che un carrello apendice, cairco con cose di peso superiore ad una moto possa tenere i 130, mentre un tats, studiato e realizzato appositamente per quello, debbe mantenere gli 80, considerato che ci ho camminato ai 170 senza alcun problema  >:(
poi, se sin'anche la ellebi afferma che i limiti son quelli, c'è poco da ragionarci, il discorso è sempre quello di verificare se l'interpretazione maggioritaria non possa aver dato per scontato qualcosa trascurando dei paricolari  ;)
questo è chiaro, anche dalla faq che hai riportato, perchè di quello si tratta, non della legislazione


brp


Ti ringrazio Belzebelze  per la puntualizzazione,  mi piacciono le  persone precise, o meglio perdonami “mea culpa” volevo postare il  c.di s. e reg. di esecuzione inerente, ma poi ho preferito la faq che  tra l’altro è  stata recepita dalla marca da Te citata  mantenendola integralmente trascritta come emessa da vari DTT del centro nord Italia;  comunque leggendo quanto hai postato mi sa che ti stai  preparando al peggio e non ad analizzare la  legislazione per  riuscire ad individuare l’incostituzionalità/incoerenza della norma, cosa  che se appurata  determinerebbe l’incompetenza del legislatore; tuttavia anche se concordo parzialmente con il Tuo pensiero ritengo che  il problema a mio avviso sia stato focalizzato in parte, sia dal legislatore che dai possessori di rim. TATS; l’incoerenza della  normativa, correggimi se sbaglio,  si determina perché il complesso veicolare  formato da motrice- carrello (appendice)  viene  considerato come  parte integrate del  veicolo “trattore”  a causa della trascrizione sulla carta di circolazione; non nego  che se potessi legiferare avrei già diffuso una circolare attuativa equiparando il complesso veicolare predetto con la velocità dei rim. TATS, così  faresTi  i 170 Km/h anche con gli appendice, comunque  i possessori  di rim.TATS  non considerano che  il fulcro della questione  è dovuto prevalentemente  dalla massa  variabile, e in merito concordo col legislatore,  premesso la specificità dell’utilizzo finalizzato a quanto trascritto sulla carta di circ. in sede  di immatricolazione/omologazione; Le varie categorie TATS  hanno la massa variabile, e quindi, mentre il carrello appendice  ha una massa complessiva fissa il TATS  no, io nel TATS ci carico due BMW 1200 equipaggiate con tanto di borse, kit deserto, tendalino,  termosifoni, frigo bar e barbecue, e poi visto che sul TATS c’è posto (dotato di tre portamoto)  ci metto un’harley  per i gioni di sole, non si sa mai. :D :D
L’incoerenza allora dov’è ??? Ti aiuto?? (rim.L.max kg.750).  Se vogliamo approfondire il  problema analizzandolo solo per scovare un’escamoutage per non pagare la contravvenzione allora… In Italia ci sono molteplici esempi che sicuramente conoscerai, ma spero vorrai convenire  che la furbizia non è prerogativa di intelligenza anche se in Italia  spesso accade. A mio avviso è preferibile una sentenza del giudice e non un accoglimento da parte dell’UTG,  qualcuno ricorda i semafori detti “intelligenti”, dichiarati anticostituzionali, quasi tutti i comuni in tutta Italia si sono premurati di attivarli con luce arancione per evitare ovviamente  cause risarcitorie, a meno che, come il caso dei portabici posteriori sui camper , non si sia sponsorizzati da varie associazioni consumatori, qualche casa costruttrice e relativi rivenditori che  forzando l’iter procedurale  fecero emettere   la circolare per risolvere l’interpretazione della norma incoerente.
Belzebelze, se hai il camper con istallato il portabici inamovibile posteriore sporgente oltre la sagoma del veicolo non serve che sia trascritto sulla carta di circolazione, basta solo segnalarlo con apposito pannello di sporgenza. A me, a suo tempo hanno ritirato la patente e la carta di circolazione  ed il camper l’avevo a noleggio…  :angry2: però se invece vogliamo fare i “furbi” ci sono dei DTT che immatricolano i carr/appendice attrezzati portamoto, ed infine vi ricordate le prime botole GPL a “ciambella” alloggiate sul “vano ruota di scorta”?  se non ricordo male a suo tempo c’erano solo due MCTC che accettavano la “visita/prova” con esito regolare, adesso vengono istallate direttamente dalle case costruttrici di automobili!!! Azz..  sono fuori tema    perdonami W.M.
 


Lo Zingaro

Citazione di: belzebelze il Settembre 30, 2008, 17:18:31 PM
quindi è immatricolato per trasporto cose ma accessoriato sin dall'origine per il trasporto moto?questo è vero, ci sono le slitte, se ci carichi un pianoforte sono cazzi tuoi, anche per l'assicurazione  :o

Mica è sempre vero ................ alcuni non hanno le slitte ma un pianale, il mio ad esempio pur essendo un carrello singolo ha un pianale ...............

belzebelze

complimenti brp, davvero complimenti  :applausi: ti avevo sottovalutato  :P e scusami se ho risposto in parte in malo modo :mano:
d'accordo su tutto praticamente, tranne che, ahimè, sulla distinzione tra furbizia e intelligenza. Chiaro, tra furbizia e intelligenza esiste un abisso, il furbo può non essere intelligente e viceversa, ma per professione, purtroppo, se per vincere devo fare una "furbata", seppur malvolentieri, la faccio, sempre nei limiti della mia morale personale e del codice deontologico (non farei altrettando se si trattasse di reati gravissimi e aberranti, ma trattandosi di c.d.s., direi di sì)  :(
In merito alla ratio legis, ed alla possibilità di migliorare il complesso normativo, non ci sono dubbi: si tratta di una disciplina astrattamente razionale, ma che in concreto si presta ad interpretazioni troppo variabili, rapsodicamente opposte, e tutt'altro che uniformi sul territorio nazionale da parte dei vari uffici giudiziari, e ciò per l'assenza di un sistema che preveda il precedente giudiziario vincolante. quot capitae tot sententiae  :-\
Peraltro, per esperienza personale, il ricorso all'UTG si rivela un falso rimedio, valido soltanto nei casi di applicazione visionaria delle norme, posto che la percentuale di casi di accoglimento è prossima allo zero.  :(
Alla fonte il problema è che nella medesima categoria di complessi veicolari, solo astrattamente rientranti nella medesima categoria, vi sono infinite variabili, a partire dal range rover che trasporta un 125 da 80 Kg, sino alla 500 che traina 2 bicilindriche da 250 Kg cadauna, il limite di velocità non cambia, e per il rimorchio l'importante è che sia regolarmente sottoposto a revisione, senza che conti lo stato dell'arte del periodo in cui è stato costruito nè le tecnologie che incorpora  :(
in tanti casi, inoltre, non dubito che al di la della classificabilità di un rimorchio in una categoria piuttosto che in un'altra, ci si possa trovare di fronte a due dispositivi perfettamente identici da un punto di vista funzionale!
Allora dove sta la giustizia se per situazioni concretamente identiche ci si può trovare davanti a regolamentazioni tanto differenti, o se per situazioni astrattamente uguali ma concretamente opposte debba applicarsi la stessa normativa? semplice, da nessuna parte!  :D Anche per quello il mestiere del legislatore, svolto spesso da personaggi di dubbia competenza, è tanto arduo. Per quel che mi riguarda, ammetto di cercare sempre una soluzione, furba o intelligente che sia, ma ovviamente se sono sicuro di essere nel giusto ci metto più passione.  :D

brp

Probabilmente è questo che mi distingue da chi pratica la professione forense, rispettabilissima, come del resto le norme deontologiche che la regolamentano, perché è “quel limite di morale personale” che  molti avvocati, magistrati, tutori dell’ordine, sostengono di avere che non mi infonde certezza, contrariamente ad una qualsiasi legge, giusta o sbagliata che sia,  poi c’è  solo da stabilire dove finisce  il limite…   ma trattandosi del c. di s.  Art.189/6°-7°  Art. 158/1° lett. h e 5° ; Questo perché anche la norma più banale a mio avviso merita rispetto, tantopiù se sul marciapiede chi lo percorre è su una sedia a rotelle. Ritengo che per quanto sia una materia di studio astrattamente razionale,  il miglioramento del codice in questione si abbia solamente quando le varie norme non siano in palese incoerenza/contrasto e non tanto sull’applicabilità delle stesse,  particolarmente se l’oggetto sono i veicoli stradali  e non entità astratte, premesso che le interpretazioni variabili e non uniformi trovano pretesto proprio da questi “gap” legislativi,  questo denota ovviamente che il legislatore non capiva una min…..ia  di rimorchi ma siccome sono ottimista, sono propenso a credere che si sia trattata di una svista all’atto di legiferare, considerando la molteplicità  dei mezzi esistenti.
Probabilmente non sono stato incluso nella statistica dei ricorsi all’UTG, per esperienza diretta mi sono tolto più di qualche soddisfazione, anche se te ne do atto, l’impresa è sempre ardua, considerato che l’analisi dell’istanza non viene effettuata da un giudice.
Il problema sostanziale, a mio modesto parere, non sono le infinite variabili di agganciamento dei TATS ma bensì l’erronea interpretazione del legislatore ad equiparare i complessi veicolari in analisi non distinguendoli per peso/velocità massima, infatti tale incoerenza verosimilmente è dovuta alla massa variabile dei TATS, che  nelle varie tipologie di complesso veicolare necessita di patente diversa,  tale da trarre in inganno il legislatore, equiparando tutte le categorie TATS, da quella minore a quella maggiore. Nulla influisce la revisione o lo stato del rimorchio. Io viaggio con una Bentley del 1943 regolarmente revisionata, tirata a lucido come un’alfa 159 “nuova fiammante”, certo, non ho i vetri elettrici, l’abs,l’adb, il ci ci ci, il cu cu cu, il pi pi pi  :D :D :D :D se poi invece si è malpensanti,  presupponendo che la revisione sia fatta da un’officina compiacente per lo stato pietoso del rimorchio…
Belzebelze  non credo che la giustizia sia difficile da trovare per la normativa in esame, ribadisco che i veicoli non sono entità astratte, inoltre il legislatore merita comunque tutto il mio rispetto per il contributo normativo apportato, che poi ci siano delle inesattezze legislative è umano ed in questo caso rimediabile. Infine è innegabile, chiunque cerca una soluzione ai problemi, tuttavia io almeno nel mio piccolo la passione ce la metto sempre, solo che se sono conscio di aver sbagliato ammetto l’errore…  Come palesemente traspare le nostre opinioni non concordano ma comunque ci accomuna una magnifica passione per l’XR… e poi, come dice un mio amico, “ quattro ruote spostano il corpo, due muovono l’anima”.



belzebelze

il problema è che 4 ruote spostano un corpo, due ruote muovono l'anima, ma le sei ruote (con il carrello) muovono lentamente entrambe le cose  :D ;D ;D :D
questione di punti di vista Brp, non mi sento di dire se il mio sia quello giusto, svolgo una professione, ma ciò non toglie che lo sbaglio va pagato quando c'è ed è inoppugnabile che ci sia stato  :(

brp

Nel mio caso  le ruote totali sono otto, quindi bisogna valutare le varie combinazioni di agganciamento, :D ;D :D ;D  …forse è solo un punto di vista,  convengo che se c’è lo sbaglio deve essere inequivocabile.

Lo Zingaro

Citazione di: belzebelze il Ottobre 03, 2008, 11:11:27 AM
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vi sono infinite variabili, a partire dal range rover che trasporta un 125 da 80 Kg, sino alla 500 che traina 2 bicilindriche da 250 Kg cadauna, il limite di velocità non cambia,
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Scusa ma anche se non cambia il limite di velocità io vorrei vedere una 500 che traina 500 Kg di moto più carrello superare i 70/80 Km/h ............. insomma questa è una selezione naturale nel rapporto potenzamotore/peso rimorchiato ............. a parte che subentrano altre problematiche legali perchè una 500 probabilmente non èneanche omologata per il rimorchio di un tale peso ................ comunque io ieri ero in autostrada con un carrello monoposto e una bicilindrica caricata sopra e viaggiando a 90 Km/h come da cds mi superavano gli autoarticolati!!! Alla faccia della sicurezza dei limiti!!!

JarHead^

Citazione di: Stefano80 il Ottobre 01, 2008, 14:33:07 PM
ho letto..

però mi sa che sono sistemi differenti...
quello che conosco io è quello che viene usato anche qui a genova sulle corsie degli autobus..

ed è proprio una telecamera che inquadra la corsia circa 6/12 metri più avanti...
e non ha sensori di alcun tipo (anche se nelle ultime installazioni ho notato delle spire a lsuolo..)

quando "giocavo" io con il sistema era tutta elaborazione al volo del flusso video...
con un OCR molto avanzato...

per il tutor mi sa che non sono telecamere...
ma foto che vengono processate "con calma" ..

quindi forse leggono anche più targhe...  resta il fatto che su molti carrelli la targa propria non è dietro!!!
Io sono un po scettico sulla versione ufficiale del fuzionamento dei tutor...una persona che reputo affidabile mi aveva accennato di come i sistemi tutor potessero funzionare con il Telepass,pensateci a come tutto sarebbe piu semplice rispetto all'ocr di una targa su una foto scattata al volo..senza contare che oramai il telepass è parecchio diffuso..
Sarebbe bello riuscire a fare una sorta di sondaggio,ovviamente basta anche una sola persona che abbia beccato una multa con il tutor e non avesse il telepass a bordo per smentire questa teoria...però siccome è una cosa che mi ha lasciato perplesso mi piacerebbe vederci chiaro. ;D

belzebelze

un sondaggio del genere andrebbe fatto su forum con 20000 utenti per avere un campione accettabile. Interesserebbe anche a me, visto che il telepass non lo prenderò mai  :D