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Sanzioni per la circolazione senza frecce

Aperto da monoinside, Aprile 22, 2009, 22:07:20 PM

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Psyco

 ???...che confusione.
Allora ricapitoliamo,
art. 72 del CODICE DELLA STRADA, prevede che 1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

c) dispositivi di segnalazione acustica;

d) dispositivi retrovisori;

e) pneumatici o sistemi equivalenti

in caso di non funzionamento o mancanza di uno di questi, caso specifico frecce, si incorre in una sanzione di euro 78 pagabili entro 60 gg, non vi è il ritiro della carta di circolazione  ne si va a revisione e soprattutto la sanzione è UNA sia che manchi una freccia o tutte.
Ripeto c'è una una sola multa e non tante quante sono le frecce in quanto queste concorrono tutte insieme a formare il dispositivo di segnalazione di svolta del mezzo.
Per quanto riguarda mezzi omologati prima di una certa data vi farò sapere in quanto il codice non fa rifermento ad una specifica discriminazione.
bye ;)